Per le case private e per i condomini, attualmente in Italia c’è la possibilità di realizzare tanti lavori di riqualificazione energetica e di ristrutturazione, e di accedere agli incentivi di legge che sono rappresentati dal cosiddetto ecobonus al 110%.

Per l’ecobonus al 110% si rimanda a maggiori approfondimenti sul blog di Tatano.com, ma in linea generale possiamo comunque dire che le incentivazioni legate ai lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di abitazioni private e di condomini non solo sono vantaggiose, ma offrono pure un’ampia flessibilità.

L’opzione ecobonus al 110% da trasformare in un credito di imposta cedibile

E questo perché l’ecobonus, che non è altro che la detrazione ai fini IRPEF pari al 110% della spesa sostenuta e certificata per la realizzazione dei lavori, si può trasformare in via opzionale, e quindi a scelta da parte del cittadino o del condominio, in un credito di imposta che è cedibile.

Nel dettaglio, il credito di imposta si può cedere direttamente alla ditta che effettua i lavori al fine di ottenere così in fattura uno sconto immediato. Oppure, sempre dietro la formula della cessione, il credito di imposta può essere acquistato, e quindi acquisito, dalle banche, dagli istituti finanziari ed anche da soggetti terzi. Ovverosia da parte di enti, professionisti, società ed anche altri soggetti privati includendo pure altri condomini.

Quali edifici e quali lavori permettono l’accesso all’ecobonus al 110%

Dove c’è un impianto di riscaldamento preesistente, per tutti gli edifici di proprietà c’è la possibilità di accedere all’ecobonus al 110% ma a patto che questi non appartengano alle categorie catastali A1, A8 ed A9. Rispettato il requisito immobiliare, l’ecobonus al 110% è accessibile e quindi fruibile quando i vecchi impianti di riscaldamento preesistenti vengono sostituiti con gli impianti a pompa di calore o con altri impianti di riscaldamento che offrono maggiori prestazioni in termini di rendimento e di efficienza energetica.

Così come l’ecobonus al 110% scatta pure per i lavori di coibentazione del tetto e per la realizzazione del cosiddetto cappotto termico con il vincolo che questo vada a coprire almeno un quarto della superficie disperdente. Scelti questi interventi, che sono detti trainanti ai fini dell’accesso all’ecobonus, diventano incentivabili, e quindi inclusi nella detrazione al 110%, pure tutta una serie di interventi di riqualificazione energetica accessori.

Dalle schermature solari alla sostituzione dei serramenti e degli infissi, e passando per l’abbattimento di barriere architettoniche e per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche con i sistemi e con le batterie di accumulo, e per l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica. Nei cosiddetti lavori accessori o trainati, partendo sempre da uno degli interventi trainanti sopra indicati, rientrano nell’ecobonus al 110% pure l’installazione di caldaie a condensazione di classe A, l’installazione di caldaie a biomassa e pure i lavori di riqualificazione globale dell’edificio, ma a patto che questi rispettino tutti i requisiti che sono stati fissati dall’ENEA, ovverosia da parte dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.